Statuto
“ ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CENTESE”
STATUTO SOCIALE
E' costituita in Cento fra gli allevatori ed amatori di canarini e di uccelli da gabbia e da voliera una Associazione denominata : ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CENTESE A.O.C..
Art. 1) L'Associazione è costituita da allevatori di uccelli da gabbia e da voliera al solo scopo amatoriale e non di lucro;
Art. 2) Coloro che intendono di diventare soci della Associazione devono accettare incondizionatamente le norme del presente statuto ed adoperarsi per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione si propone.
Art. 3) All'atto dell'iscrizione il richiedente dovrà versare la quota annua di Associazione.
Art. 4) i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare alle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie, di prendere parte alle votazioni. Hanno facoltà di presentare eventuali proposte e reclami sia verbalmente che per iscritto. Essi hanno altresì l'obbligo di prestare la loro opera in occasione di manifestazioni ornitologiche organizzate dalla Associazione, compatibilmente con le attitudini e possibilità di ciascuno.
Art. 5) Sono organi dell'Associazione:
• l' Assemblea Generale dei soci;
• il consiglio Direttivo;
• il Presidente.
Art. 6) L'Assemblea generale dei soci sarà convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno.Potrà essere convocata in via straordinaria per determinazione del consiglio Direttivo o quando almeno due terzi dei soci ne faccia domanda.
Art. 7) La convocazione dell'Assemblea Generale dovrà essere fatta mediante avviso notificato per posta al domicilio di ciascun socio almeno tre giorni prima della data prescelta
Art. 8) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà dei soci più uno. Trascorsa mezz'ora da quella fissata l'Assemblea si considera in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Delle delibere assembleari è redatta verbale, sotto scritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.
Art. 9) Un socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta.Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.
Art. 10) Sono attribuzioni dell' Assemblea:
• Fissare la quota annua di Associazione per i soci;
• Modificazione del Consiglio Direttivo
• Elezione del Consiglio Direttivo
• Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della gestione e di tutte le manifestazioni che comportino un rischio finanziario per l'Associazione;
• Adesioni ad Enti e Federazioni Nazionali ed Internazionali per le quali sia necessario versare contributi.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo viene eletto in scrutinio segreto. Dura in
Carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Art. 12) Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 13) Il Consiglio Direttivo, appena eletto, provvede alla nomina, nel
proprio seno, del Presidente, del Segretario e del Cassiere.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 7 persone.
Art. 15) Nel caso in cui durante l'anno si verificasse la vacanza del posto
di qualche consigliere, questi sarà sostituito dal che avrà conseguito
maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, nello scrutinio per le elezioni
Art. 16) Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta legalmen-
te , fa rispettare lo statuto, convoca il Consiglio Direttivo, dà esecuzione
alle deliberazioni dell' Associazione e del Consiglio Direttivo, sottoscrive
atti e firma i mandati di pagamento.
Art.17) Il Vice Presidente subentra negli obblighi del Presidente in sua
assenza, o di impedimento o quando questi gli abbia conferito gli incarichi
Art. 18) Il Segretario conserva gli atti della Associazione, redige i verbali
dell'Assemblea Generale, de Consiglio Direttivo e tiene la corrispondenza
Art. 19) Il Cassiere conserva in deposito i fondi dell'Associazione, redige
mandati di pagamento, dà loro corso per ordine del Presidente, effettua le
riscossioni e tiene la contabilità informandone mensilmente il Presidente
e le esibisce alla fine di ogni anno finanziario o quando il Consiglio
direttivo o l' Assemblea ne faccia richiesta.
Art. 20) Sarà espulso dall'Associazione su giudizio inappellabile
del Consiglio Direttivo il socio che:
• Provochi discordia o faccia opera di disgregazione;
• Manchi di rispetto al consiglio direttivo,all'Assemblea Generale dei soci;
• Non abbia un contegno onesto o retto nei confronti dell' Associazione;
• Venga meno agli obblighi di effettiva collaborazione.
Art. 21) Il socio espulso perde qualsiasi diritto morale . Le quote associative
sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 22) L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 23) L'esercizio sociale coincide con l' anno solare. Entro il 31 marzo di
ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell' anno
appena trascorso ed il bilancio preventivo per l' anno in corso. Entrambi i
bilanci debbono essere approvati dall' Assemblea entro il 30 Aprile;
i bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la segreteria: ciascun
Associato può prenderne visione .
Art. 24) In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio della stessa
verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pub-
blica utilità, sentito l' organismo di cui all' art. 3, comma 190, della legge
23 Dicembre 1996, n° 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.